monti
SIAMO IN ITALIA
Portiamo tanta pazienza

Novità del DL 201/2011 - Applicazione a partire dall'1 febbraio 2012

L'art. 12 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) ha previsto il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari, postali o al portatore o di titoli al portatore in euro in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Quindi ad esempio non è possibile pagare o incassare in contanti una fattura per euro 1.200; è permesso incassare ad esempio la fattura tramite acconto in contanti per 500 e il saldo come bonifico bancario per 700.

In merito, si segnala che l'art. 58 del DLgs. 231/2007 (così come modificato dal DL 78/2010, conv. L. 122/2011) prevede una sanzione minima di 3.000 euro per ogni irregolarità perpetuata.

Tuttavia, il soggetto che compie l'infrazione può ricorrere all'istituto dell'oblazione, ossia con il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione è possibile regolare la propria posizione versando solo il doppio del minimo (nel caso di specie il 2% dell'indebito pagamento irregolare).

 

Approfondimento

 Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Quindi non serve spezzare i pagamenti in contanti tra saldo e acconto quando la somma complessiva arriva al limite dei 1.000 euro, perché tale comportamento è sanzionabile.

Invece è stata riconosciuta l'ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Quindi laddove esiste un contratto scritto in cui è stabilito il metodo di pagamento rateale, i pagamenti in contanti delle singole rate sono ammessi.

Attenzione: contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente la norma non colpisce i prelievi / versamenti con le banche ma solo gli incassi e pagamenti con i terzi.

Quindi il versamento sul c/correnti bancario di 1.500 euro in contanti non è violazione.

Analogamente, il prelevamento di contanti allo sportello per somme oltre i 1.000 non è violazione.

Ciò ha indotto, sia l'ABI, con lettera circolare 11.1.2012 prot. ULG/00004647, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circ. 16.1.2012 n. 2 a specificare tali concetti.

In particolare nella lettera circolare ABI, si afferma: "In altri termini non può opporsi diniego (da parte delle banche, ndr) alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente".